Il decreto legge Aiuti-quater e la Legge di Bilancio 2023 hanno entrambi modificato il Superbonus. Ecco un quadro complessivo del meccanismo fiscale a seguito delle modifiche apportate dalle due misure.
Nel caso di lavori su edifici unifamiliari, il decreto legge Aiuti-quater ha abbassato l’aliquota al 90% in relazione a spese sostenute nel 2023. La detrazione si può applicare solo nel caso in cui il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità. Inoltre l’unità unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale. Infine il contribuente deve avere un reddito non superiore a 15.000 euro, da moltiplicare per un determinato quoziente familiare.
L’aliquota resta al 110% per le abitazioni unifamiliari e per le unità situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023. Ma solo a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Venendo ai condomini, la legge di conversione del decreto Aiuti-quater che a breve sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale prevede varie aliquote. La detrazione relativa al Superbonus resta al 110% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Scende al 90% per quelle sostenute nel corso del 2023. Passerà poi al 70% per le spese relative al 2024 e al 65% per quelle relative al 2025.
Inoltre la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha previsto che l’aliquota possa restare al 110% anche nel 2023 in riferimento a interventi edilizi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali al 25 novembre sia stata effettuata comunicazione di inizio lavori asseverata.
La detrazione relativa al Superbonus resta al 110% anche per interventi effettuati dai condomini che hanno approvato gli interventi con delibera assembleare antecedente l’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. La condizione è che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata. L’aliquota resta al 110% anche per lavori effettuati dai condomini che hanno approvato gli interventi con delibera assembleare adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater e il 24 novembre 2022. Resta fissa la condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Infine il Superbonus resta al 110% per interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
La detrazione resterà al 110% fino al 31 dicembre 2025 per i lavori ecobonus e sismabonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009. Ma anche per gli interventi ecobonus e sismabonus effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Sul fronte cessione del credito, alcune proposte per lo sblocco del meccanismo attese già nella Legge di Bilancio saranno effettive solo dopo la conversione in legge del decreto Aiuti-quater.
Nel decreto in particolare, passano da due a tre le cessioni verso le banche, gli intermediari finanziari, le imprese assicuratrici e le società dei gruppi bancari. Resta libera la prima cessione del credito, ossia quella che può essere effettuata dai contribuenti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura. Infine, è confermata la possibilità per le banche di cedere in qualunque momento i crediti acquistati ai propri correntisti titolari di partita IVA.
In totale, dunque le cessioni possibili saranno cinque. L’innalzamento del numero delle cessioni ha effetto retroattivo. Si applicherà anche in caso di opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti-quater.
Inoltre è stata prevista la possibilità, da parte dell’istituto Sace, di concedere garanzie a banche e altre istituzioni finanziarie per finanziamenti-ponte. I crediti di imposta eventualmente maturati potranno essere considerati dagli istituti quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento.
A questo link la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Aiuti-quater.
A questo link la nota di lettura “Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” contenente le modifiche al decreto legge Aiuti-quater.
A questo link la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2023.