L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.33/E relativa alle novità su cessione dei crediti e sconto in fattura di Superbonus e bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti-bis.
In particolare si specifica come le banche possano cedere i crediti ai correntisti diversi dai consumatori o utenti. Fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
La circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta.
Il testo pubblicato dall’Agenzia limita poi la responsabilità in solido delle operazioni di cessione del credito ai soli casi di dolo o colpa grave. Questo, nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
L’Agenzia amplia anche la finestra temporale per chi non hanno inviato nei tempi la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito. “È infatti possibile avvalersi della “remissione in bonis”, che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022”, si legge in una nota ufficiale.
Infine, la circolare contiene indicazioni utili nel caso ci siano errori nella comunicazione di opzione inviata. L’errore può essere formale, ad esempio in riferimento ai dati catastali o allo stato di avanzamento lavori. In questo caso è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva. Questo però entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Per fare ciò, è necessario inviare un apposito modello allegato alla circolare a una casella pec dedicata.
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