Diritto di superficie su terreni agricoli: in caso di costituzione, la tassazione è al 9% e non al 15%

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Agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% anziché quella del 15%. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025. Il chiarimento è rilevante per gli operatori del mercato fotovoltaico, che spesso utilizzano la costituzione del diritto di superficie per ottenere la disponibilità delle aree dove realizzare gli impianti.

Infatti quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate è allineato a ciò che aveva deciso la Corte di Cassazione. Quest’ultima si era espressa in merito al tema con ordinanza n. 27293 del 22 ottobre 2024. Nello specifico, aveva preso in considerazione l’atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli proprio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

La Corte di Cassazione aveva affermato l’applicabilità di una tassazione all’8% anziché al 15%, ritenendo questa seconda aliquota applicabile al trasferimento e non alla costituzione di un diritto reale di godimento.

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione del 3 aprile 2025, ha fatto riferimento all’art 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, che è stata modificata dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). La posizione dell’Agenzia è che, in assenza di specifiche agevolazioni, la regola generale è la tassazione al 9%.

Per leggere la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate clicca qui.

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