In G.U. la conferma di Ecobonus e detrazioni del 50%, anche per la mobilità elettrica

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Il 1° gennaio è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale N.302, che conferma le detrazioni fiscali del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 65% per gli interventi di risparmio energetico. Entrambe le misure sono state confermate e prorogate al 31 dicembre 2019. Le detrazioni fiscali del 50% comprendono interventi tra cui installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di storage e bonifica dell’amianto, fino a una spesa massima di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

L’Ecobonus del 65% interessa invece gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni, come ad esempio l’installazione di pannelli solari termici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e scaldacqua in pompa di calore. Il testo contiene poi due importanti novità: per i condomini il bonus del 65% per interventi sulle parti comuni sale al 70-75% quando i lavori consentono di raggiungere indici di prestazione energetica più alta, e all’80-85% nel caso in cui le opere mirino a ridurre il rischio sismico dell’edificio stesso. La seconda novità riguarda il comparto della mobilità elettrica. Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati elettrici, è prevista la detrazione fiscale del 50%, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. Le detrazioni vengono applicate anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica  sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Di seguito il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

“Art. 16-ter. – (Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile”.

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Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie” 

Guida dell’Agenzia delle Entrate “Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”