Dal Consiglio di Stato ok a impianto fotovoltaico in zona protetta di Firenze; nel 2021 veniva negato dalla Soprintendenza

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Non è possibile negare i permessi di costruzione di impianti fotovoltaici, nemmeno in zone protette, con motivazioni generiche. È quanto incluso nella sentenza n. 02808/2025 emessa nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato accogliendo il ricorso di una famiglia. Quest’ultima aveva ricevuto parere negativo alla richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione situata vicino al sito speciale “Ville e Giardini Medicei di Toscana”, istituito a seguito della proclamazione del sito all’interno del Patrimonio mondiale Unesco.

Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha affermato “che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità. Questo significa che le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti”.

Ha inoltre evidenziato come l’installazione di questi impianti possa essere vietata in modo assoluto solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione. “Negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso”, si legge nel testo della sentenza.

Pertanto il Collegio ha annullato il parere negativo della Commissione del Paesaggio che, nel 2021, si era dichiarata contraria “all’intervento in quanto i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento”.

Peraltro questo parere faceva seguito a quello altrettanto negativo espresso dalla Soprintendenza su una prima versione del progetto, che però nel frattempo era stato aggiornato dalla famiglia fiorentina per meglio adattarsi alle condizioni paesaggistiche. In conseguenza, anche il Comune di Firenze aveva negato l’autorizzazione a procedere. La famiglia aveva effettuato ricorso prima al TAR di Firenze e poi, a seguito del parere di quest’ultimo che nuovamente non autorizzava a procedere, al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo ha accolto l’appello per vari motivi tra cui anche il fatto che la Soprintendenza non ha “adeguatamente giustificato” il parere negativo espresso risultando quindi carente dal punto di vista del cosiddetto “dissenso costruttivo”. Si legge nella sentenza: “La nuova soluzione non è stata affatto esaminata nel merito, neppure sono state indicate eventuali modifiche progettuali; e neanche è stato tenuto conto di quanto la stessa Commissione per il paesaggio, nel proprio parere n. 136/2021, aveva indicato agli istanti come prescrizione utile per formulare la proposta di accoglimento”.

Il Collegio ha anche aggiunto che l’installazione di un impianto fotovoltaico “alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante. Sotto questo profilo, la documentazione fotografica versata in atti appare – per colore e consistenza – una soluzione progettuale che minimizza l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che appare armonizzarsi con il contesto circostante”.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il Collegio ha accolto l’appello e annullato tutti gli atti impugnati.

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