Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti, diventano ufficiali le nuove regole in materia di cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi. Viene inoltre confermata la proroga di 3 mesi per il Superbonus 110% per gli interventi su unità unifamiliari effettuati da persone fisiche.
In particolare, la scadenza viene spostata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Questo calcolo percentuale viene effettuato sulla base dei lavori realizzati e indipendentemente dai pagamenti. Inoltre nel computo possono essere compresi anche lavori non agevolati con il Superbonus.
Per quanto riguarda la cessione dei crediti, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario potranno sempre cedere i crediti derivanti da bonus edilizi a imprese e professionisti. Il requisito essenziale è che tali soggetti abbiano un contratto di conto corrente con la banca o con la banca capogruppo. Questi ultimi cessionari non avranno facoltà di un’ulteriore cessione.
Le nuove norme in materia di cessione del credito hanno effetto retroattivo. Infatti si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Come sottolinea il Sole24Ore, c’è stata probabilmente una svista normativa, perché in questo modo la cessione ai correntisti non può essere usata per le prime cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022, con la conseguenza di lasciare fuori tutte le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021.
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