La Regione Calabria ha proposto una modifica della legge urbanistica nella quale si evince che per l’agrivoltaico si vuole fissare il 10% d’utilizzo della superficie agricola. “Questo rende di fatto l’agrivoltaico impossibile da realizzare”, si legge in un comunicato stampa rilasciato da Coordinamento Free, Legambiente Calabria, Kyoto Club e Italia Solare.
“Prima di tutto vogliamo ribadire che l’agrivoltaico è un sistema in cui l’attività agricola e l’attività energetica coesistono e insistono sulla medesima porzione di territorio, preservando la vocazione agricola del terreno. Per cui non lede l’agricoltura, ma anzi la integra in maniera virtuosa con la produzione di energia da fonte rinnovabile”, si specifica nel comunicato stampa.
Oltre a ciò le associazioni evidenziano che è espressamente esclusa dalla normativa nazionale per gli impianti agrivoltaici la necessità di rispettare un rapporto fra impianti e superfici destinate ad agricoltura. In più, il Tar di Lecce con la sentenza 586/2022 specifica che “non si può procedere con l’assimilazione dell’impianto agrivoltaico a quello fotovoltaico tout court”.
La Regione Calabria nella sua proposta di legge, secondo le associazioni, impedisce lo sviluppo dell’agrivoltaico affermando nel nuovo testo dell’articolo 51 della l.r. 16 Aprile 2002, n. 19 che “anche per gli impianti agrovoltaici di nuova generazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Qtpr”. E quindi che il limite del 10% si applica anche all’agrivoltaico. “Potrebbe sembrare una percentuale innocua quella del 10%”, si legge nel comunicato stampa delle associazioni. “Ma in realtà lede proprio quella categoria di agricoltori che si dovrebbero proteggere, quelli piccoli. Realizzare un impianto fotovoltaico sul 10% di una piccola proprietà, significa fare un investimento che non sta in piedi. Non ci sono infatti le necessarie economie di scala. Quindi significa non fare agrivoltaico”.
Le associazioni propongono, quindi, che il testo di legge venga modificato come segue: “Anche per gli impianti agro-fotovoltaici si applicano le disposizioni normative del Qtpr, fatto salvo per quelle disposizioni che risultano incompatibili. E in particolare con esclusione delle disposizioni che stabiliscono rapporti fra l’area degli impianti e l’area impiegata per le coltivazioni”.