Crediti da bonus edilizi: dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per la ripartizione in 10 anni

by editore

I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti” del sito dell’Agenzia delle Entrate, disponibile dal 2 maggio. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

È quanto dispone il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari per usufruire di questa possibilità.

In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus. Sono ripartibili in 10 anni anche i crediti riferiti agli anni 2023 e seguenti se derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Tra le altre novità incluse nel provvedimento c’è la possibilità di ripartire in 10 anni solo una parte del credito disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

A titolo di esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro). Potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro).

Questo importo residuo sarà ripartito in 10 rate annuali di 4 euro ciascuna. Le rate saranno utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi 10 anni. In alternativa, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la comunicazione.

Per leggere il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate clicca qui

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