Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali contro l’autorizzazione a realizzare a Poggio della Ginestra, in provincia di Viterbo, un impianto fotovoltaico a terra da 17,28 MWp per un’estensione di 37,2 ettari.
La Direzione Regionale della Regione Lazio aveva già in precedenza dato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto sostenendo che il progetto “fatte salve le necessarie valutazioni in merito agli impatti cumulativi che saranno effettuati dall’area valutazione impatto ambientale non si pone in contrasto con le norme di tutela paesaggistica, pur determinando un rilevante impatto su un’ampia superficie a destinazione agricola”.
A seguire però il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato tale parere favorevole con un ricorso mosso contro la Regione Lazio e la società Limes 1, responsabile della realizzazione dell’impianto. Ricorso che viene ora definitivamente bocciato dal Consiglio di Stato.
Nella sentenza si legge “giova ricordare che, nella materia di cui trattasi, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti […] Emblematica in tal senso è la previsione normativa contenuta nell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano – ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico – la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi […] Alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, scolora dunque la principale argomentazione spesa dall’Amministrazione appellante per sostenere che, nel bilanciamento degli interessi, la Regione Lazio avrebbe attribuito prevalenza ad un mero interesse imprenditoriale. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici”.
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