Venerdì 24 luglio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la guida sul Superbonus 110% in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
In particolare La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.
A tal fine la guida dell’Agenzia delle entrate utilizza un’ampia carrellata di casi pratici.
Nel documento dell’Agenzia delle Entrate si approfondiscono anche altri temi come la cumulabilità con altre agevolazioni, gli adempimenti e i controlli dell’agenzia.
CESSIONE DEL CREDITO
Particolarmente atteso dai soggetti interessati è il capitolo che si riferisce alle alternative alle detrazioni, e nel particolare allo sconto in fattura e alla cessione del credito. Questa possibilità riguarda le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus ma anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario, anche alle banche.
La guida specifica infatti che “La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari”.
CHI NE HA DIRITTO
Il Superbonus del 110%, introdotto da Decreto Rilancio, è riconosciuto nella misura del 110% delle spese, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La Guida spiega che può essere chiesto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il Superbonus del 110% spetta prima di tutto per gli interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e le misure antisismiche. A queste tipologie di spese, dette “trainanti”, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (“trainati”) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi. La guida chiarisce che i soggetti Ires (e, in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Clicca qui per scaricare la GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU SUPERBONUS 110% E CESSIONE CREDITO